Individuazione Zone A e B ai fini del C.D. Bonus facciate

Cartografia afferente l’individuazione e la definizione delle zone dei vigenti P.G.T. del territorio comunale

Ultima modifica 26 aprile 2023

Al fine di agevolare l’utilizzo del c.d. “Bonus facciate” di cui articolo 1, commi da 219 a 224 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di bilancio 2020) pubblichiamo di seguito la cartografia afferente l’individuazione e la definizione delle zone dei vigenti P.G.T. del territorio comunale (distinto in ex Comune di  Borgoforte ed ex Comune di Virgilio) da assimilare alle zone “A” e “B” previste dal D.M. 1444/68.

Si precisa che le opere di semplice tinteggiatura delle facciate costituiscono manutenzione ordinaria (art. 3 co.1 lett. a) del DPR 380/2001, dunque attività edilizia libera, art. 6 comma 1 lett. a) del medesimo  DPR 380/2001, come precisato dal Glossario pubblicato su G.U. il 7.4.2018 (vedasi voce n. 2)  in attuazione al DLgs 222/2016 (Tab. A, Sezione II -Ediliziaattività 1).

Ossia le tinteggiature sono attività per la quale non è d'obbligo presentare nulla agli Uffici Comunali. A meno che l'immobile o l'area in cui sorge non siano tutelati per legge (DLgs 42/2004).
Anche se attività edilizia libera, vi è comunque la facoltà (non è obbligatorio) di presentare comunicazione di lavori di manutenzione ordinaria tramite il portale al seguente link:
 

Si ricorda comunque che anche se attività edilizia libera le opere dovranno rispettare le indicazioni di cui all'art. 108 del reg. edilizio comunale, di cui sotto le riporto stralcio:

Articolo 108 - Disciplina del colore
1. Le tinteggiature, gli intonaci e i diversi materiali di rivestimento delle facciate esterne dei fabbricati devono presentare un insieme estetico ed armonico per tutta la loro estensione, facendo attenzione al corretto inserimento nell’ambiente urbano e nel paesaggio.
2. Gli eventuali  campioni e/o le proposte dei materiali di rivestimento e delle tinte sono oggetto di approvazione nell’ambito del procedimento amministrativo unitamente all’intero progetto proposto ed eventualmente della Commissione per il paesaggio nei casi che rivestono maggior sensibilità e rilevanza.
3. E’ vietato colorare le parti in pietra degli edifici, portali, balconi ecc. qualora ciò rappresenti manomissione dei caratteri originari dell’edificio; tali elementi devono essere conservati nello stato originario e opportunamente mantenuti in modo da evitarne il possibile degrado.
4. Salvo il caso in cui sia sufficiente la rinnovazione della tinteggiatura del solo pianterreno, le facciate e le porzioni di edifici visibili dal suolo pubblico, formanti un solo corpo di fabbricato, devono essere sempre colorate integralmente.
5. Negli edifici esistenti, con le operazioni di tinteggiatura, non è ammessa la rimozione o l’alterazione di qualsiasi decorazione.
6. Qualora i rivestimenti o le tinte delle facciate degli edifici presentino un aspetto indecoroso, con provvedimento motivato il Sindaco, sentito il parere degli uffici comunali, può esserne ordinato il rifacimento totale o parziale, fissando un congruo termine per l’esecuzione.

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Per altri aspetti, che esulano dalle competenze comunali, dovranno essere interpellate le opportune sedi, per esempio assistenza di commercialista, caf, patronati  ecc.  per questioni legate a recupero fiscale (di competenza Agenzia Entrate), nonché gli adempimenti del caso (anche dell'impresa) per le questioni legate alla sicurezza sul lavoro quali ponteggi ecc. (di competenza medicina del lavoro ATS), ecc.

 


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