Ordinanza del Sindaco n. 7 del 30.12.2023

ordinanza per disposizioni per l'accensione di fuochi d'artificio, sparo di petardi ed utilizzo di altri manufatti pirotecnici

Data :

30 dicembre 2023

Municipium

Descrizione

Nella giornata del 31 dicembre 2023 fino alle ore 23.30 e nella giornata del 01 gennaio 2024 dopo le ore 01.00 e sino alle ore 24.00, è fatto divieto di accensione, di lancio, e di sparo di materiale pirotecnico nelle vie e piazze del Comune, anche rientranti nella tipologia “Libera Vendita” (che identifica una tipologia di fuochi d'artificio di piccole dimensioni, tali non produrre un effetto dirompente e di grandi dimensioni come ad esempio: piccole girandole, petardini, fontane, bengala, vulcani ecc.).
La predetta attività è pertanto consentita, per il periodo di Capodanno, dalle ore 23.30 del 31 dicembre 2023 fino alle ore 01.00 del 01 gennaio 2024, ferma restando la necessità che vada utilizzata sempre e comunque la massima cautela in tutti i luoghi in genere frequentati ed in prossimità di abitazioni e attività ricettive, nonché in prossimità di persone ed animali; è inoltre vietato l’utilizzo e il lancio di materiale pirotecnico nelle cassette postali delle abitazioni private;
2) Nello stesso periodo e salve più restrittive disposizioni normative, è fatto divieto di utilizzo e detenzione di materiale pirotecnico, anche se considerato "declassificato", ai giovani di età inferiore ai 14 anni, considerati i pericoli nell'uso di articoli pirotecnici ed in linea con le prescrizioni fissate nel limite a 14 anni di età per gli articoli di libera vendita;
3) Fermo restando quanto disposto ai punti 1) e 2), è comunque vietato, nel predetto periodo, l'utilizzo, il far utilizzare e la detenzione di tutti i manufatti pirici in grado di contenere esplosivo in quantità tale da arrecare danni irreparabili agli arti, alla vista, all'udito e al corpo in genere e di ogni tipo di fuoco pirotecnico in luogo pubblico o di uso pubblico, e nei luoghi privati da cui possano essere raggiunte o interessate direttamente aree e spazi ad uso pubblico;
4) comunque di attenersi al decalogo di cui alle norme tecniche UNI EN 14035: (utilizzo prodotti certificati provvisti di etichetta riportante il numero del D.M. che ne autorizza il commercio; utilizzo del manufatto pirotecnico all'aperto e lontano da persone e animali; non raccogliere fuochi inesplosi; attenersi alle istruzioni di utilizzo, ecc.).
6) L'inosservanza delle disposizioni di cui ai punti 1), 2), 3) del presente provvedimento, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 100,00 a Euro 500,00, da applicarsi con le modalità di cui agli artt. 16 e ss. della Legge 24.11.1981 n. 689, fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all'Autorità Giudiziaria.
7) Le violazioni al presente provvedimento comportano il sequestro cautelare delle cose utilizzate o illecitamente detenute, che possono formare oggetto di confisca amministrativa, ai sensi dell'art. 13 della L. 689/81;
8) Agli Agenti della Polizia Locale e agli altri Agenti della Forza Pubblica è demandato di far osservare la presente Ordinanza;
                                                                                             RACCOMANDA
a) a tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute e simili prospicienti la pubblica via, aree pubbliche o private ad uso pubblico di limitarne e controllarne l'uso per la effettuazione di spari, scoppi, lanci di fuochi pirotecnici, mortaretti, e simili, e comunque di evitare il lancio di detti artifici, nonché la caduta di altri oggetti pericolosi per la pubblica incolumità, verso luoghi pubblici o di uso pubblico;
b) a genitori e tutori di minori, di vigilare sul corretto uso dei dispositivi nei luoghi privati, sul rispetto delle istruzioni, e per evitare che i minori raccolgano ordigni inesplosi;
c) ai proprietari di animali d’affezione, di vigilare e attivarsi affinché il disagio degli animali determinato dagli scoppi non causi danni alle persone e agli animali medesimi.                                       DISPONE
La pubblicazione all’Albo pretorio a norma di legge e la diffusione alla cittadinanza, anche a mezzo internet sul sito del Comune di Borgo Virgilio (MN).
Ai sensi dell’art. 3, comma 4 e art. 5, comma 3 della Legge 07/08/1990, n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notifica/pubblicazione all’Albo Pretorio, ricorso al T.A.R. di Brescia, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla suddetta notifica/pubblicazione (D.P.R. 24/11/1971, n. 1199).
Del presente provvedimento è data comunicazione:
- Al Prefetto di Mantova, ai sensi e per gli effetti dell'art .54 comma 4, Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
- Alla Questura di Mantova;
- alla Stazione Carabinieri di Borgo Virgilio;
- alla Polizia Locale del Comune di Borgo Virgilio.

IL SINDACO DEL COMUNE DI BORGO VIRGILIO

Si allega il testo integrale dell'ordinanza sindacale.

Municipium

Allegati

ORDINANZA_Num_115_Atto originale.PDF

Ultimo aggiornamento: 2 gennaio 2024, 08:56

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