Combustioni all'aperto
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Ultima modifica 17 febbraio 2023
La norma statale vigente (D.Lgs n. 152/06 - Testo Unico Ambientale) prevede in generale il divieto di combustione all’aperto, rientrando tale pratica nella disciplina dei rifiuti.
Deroghe dall’applicazione di tale disciplina sono stabilite dall’art.182, comma 6 bis, del Testo Unico Ambientale per finalità agricole e tramite processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
Tra queste deroghe è prevista la possibilità di effettuare la combustione in loco di piccoli cumuli di residui agricoli o forestali (inferiori a 3 metri steri per ettaro), con limitazioni nelle zone dove ci sono superamenti dei limiti di qualità dell’aria.
Non è invece prevista tra le deroghe la possibilità per il Comune di autorizzare i falò rituali, in quanto la combustione all’aperto di residui vegetali ha un notevole impatto sulla qualità dell’aria e la presenza eventuale di ulteriori materiali (es. materie plastiche, colle, vernici, metalli) può aumentare considerevolmente le emissioni di inquinanti tossici per la salute.